In vigore dal 22/05/2022
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Articolo 1
- La Repubblica riconosce il giorno 26 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, al fine di conservare la memoria dell’eroismo dimostrato dal Corpo d’armata alpino nella battaglia di Nikolajewka durante la seconda guerra mondiale, nonché di promuovere i valori della difesa della sovranità e dell’interesse nazionale nonché dell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato, che gli alpini incarnano.
- Le iniziative di cui all’ articolo 2 per la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini si svolgono, di norma, l’ultima domenica del mese di gennaio.
Articolo 2
- Per celebrare la Giornata di cui all’articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull’importanza della difesa della sovranità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile che il Corpo degli alpini incarna.
- Gli organi competenti di cui al comma 1 prevedono, ove possibile, il coinvolgimento dell’Associazione nazionale alpini nella promozione delle iniziative indicate al medesimo comma.
Articolo 3
- La Giornata di cui all’articolo 1 non è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
Articolo 4
- In considerazione dell’alto valore educativo, sociale e culturale della Giornata di cui all’articolo 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata medesima.
Articolo 5
- All’attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.